Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1358 del 13 febbraio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La sottoscrizione dell'impugnazione deve essere effettuata scrivendo di propria mano in calce all'atto il nome e il cognome di chi deve firmare: il semplice segno di croce apposto dall'analfabeta non equivale a sottoscrizione, ma è una mera attestazione che chi deve firmare l'atto non è in grado di sottoscriverlo. Pertanto, l'impugnazione di analfabeta che reca in calce il segno di croce e che non è stata presentata personalmente in cancelleria è inammissibile perché priva dei requisiti richiesti per la presentazione dal combinato disposto degli artt. 582 e 110, comma 3, c.p.p., il quale impone la presentazione personale e l'attestazione del pubblico ufficiale circa l'impossibilità a sottoscrivere da parte dell'impugnante. (Nella specie la S.C. ha ritenuto il ricorso inammissibile sia che si interpreti come impugnazione personale dell'imputato, per le ragioni sopra indicate, sia che si voglia interpretare come impugnazione per il tramite del difensore, perché quest'ultimo non legittimato a esercitare davanti alla Corte di cassazione).

(massima n. 2)

Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, usando violenza sulle cose, tutela il suo attuale possesso da altri turbato o si reintegra nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio.

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