Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35 del 8 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Negli uffici giudiziari in cui vige il regime bilinguista, il giudice ha la possibilitą di utilizzare la lingua tedesca anche a tutela dell'imputato straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in tale lingua, senza che occorra la nomina di un interprete.

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