Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21047 del 5 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione, č onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione — ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autoritā operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo — in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimitā, il quale non consente di regola lo svolgimento di attivitā istruttorie.

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