Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2019 del 18 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 108 comma primo c.p.p., cosģ come modificata dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 60, nel prevedere che il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del provvedimento, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilitą o abbandono della difesa, ha riguardo esclusivamente alle situazioni che privano l'imputato del difensore in maniera stabile, ma non trova applicazione nel caso in cui il difensore d'ufficio sia chiamato a sostituire il collega temporaneamente assente.

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