Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 658 del 29 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Per aversi incompatibilitą del difensore, in relazione all'assunzione da parte sua della difesa di pił imputati nello stesso procedimento, occorre che sussista una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per altro imputato. Ne consegue che non versa in situazione di incompatibilitą il difensore che assista un imputato di detenzione di sostanza stupefacente cedutagli da altro soggetto, pure assistito dal medesimo difensore, il quale, pur dichiarando di avere effettuato la cessione, aveva precisato trattarsi in realtą di una truffa in danno del cessionario, risolvendosi tale dichiarazione in un elemento favorevole all'altro imputato, gią gravato da evidenti prove di colpevolezza emergenti da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dalle dichiarazioni accusatorie di un terzo imputato.

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