Cassazione penale Sez. I sentenza n. 570 del 16 marzo 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale il tribunale del riesame deve decidere sulla richiesta avanzata dall'interessato secondo il combinato disposto del nono e decimo comma dell'art. 309 c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in tribunale di tutti gli atti - e non soltanto di parte di essi - a suo tempo presentati dal P.M. al Gip a sostegno della richiesta di applicazione di misura cautelare a norma dell'art. 291, primo comma, c.p.p., sicché da tale ulteriore momento deve essere computato detto termine pure nell'ipotesi che per altra procedura di riesame, concernente altro indagato nel medesimo procedimento e separatamente trattato, il tribunale abbia la disponibilità di atti comuni ai diversi procedimenti, in quanto ciascuno di essi si riferisce ad autonomo indagato, per il quale valgono termini, forme e giudizi sostanziali differenti da quelli interessanti altro soggetto pur se implicato nel medesimo procedimento.

(massima n. 2)

L'omesso deposito del verbale di sequestro nei termini di legge integra una nullità a cosiddetto regime intermedio che ha incidenza nel relativo procedimento di convalida, ma non su quello riguardante l'emissione di misura cautelare personale e il connesso riesame, nel caso in cui il contenuto di detto verbale afferisca ad elementi di colpevolezza a carico dell'indagato, considerati al momento dell'emissione del provvedimento applicativo della detta misura; in tale momento, infatti, il giudice valuta soltanto le acquisite emergenze probatorie e non la regolarità di acquisizione delle stesse, il cui accertamento è rimesso ad altro momento processuale. (La Cassazione ha peraltro evidenziato che il contenuto del verbale di sequestro può essere, invece, strumentale, a fini defensionali, all'interrogatorio dell'indagato).

(massima n. 3)

La violazione del diritto, fissato nell'art. 104 c.p.p., dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il proprio difensore (cui si collega il diritto del difensore di accedere nei luoghi in cui l'indagato è custodito: art. 36, primo comma, att.) e che può essere derogato su richiesta del P.M., con decreto motivato del giudice, a norma del terzo comma del ricordato art. 104, solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, non può esaurirsi con la sola irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 124 c.p.p. Il diritto al colloquio con il difensore da parte dell'indagato in vinculis si atteggia, infatti, come finalizzato all'assistenza dell'indagato stesso. Ne consegue che l'inosservanza della norma che lo prevede e regola è sanzionata da nullità di ordine generale, ma rilevabile o deducibile entro i termini e nei limiti di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.

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