Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1906 del 3 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di perquisizione presso lo studio del difensore riguarda il professionista che assiste l'indagato nel procedimento a cui l'atto si riferisce; le garanzie di libertą del difensore previste dall'art. 103 c.p.p., infatti, in quanto inserite nel titolo settimo del codice che disciplina la figura del difensore dell'imputato, si riferiscono esclusivamente al professionista che assiste la parte privata nel procedimento penale, e non ad altri.

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