Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3058 del 19 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il nuovo codice di procedura penale, al fine di assicurare l'effettiva e continua assistenza tecnica, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio e quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore sino alla eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Il difensore d'ufficio, dunque, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non per situazioni specificatamente previste dal legislatore, quali quelle stabilite nell'art. 97 c.p.p. (mancato reperimento, mancata comparizione e abbandono della difesa). Pertanto, la mancata citazione del difensore d'ufficio, al di fuori delle ipotesi suddette, determina la nullità assoluta del rapporto processuale e del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (Fattispecie relativa al mancato avviso al difensore d'ufficio della udienza di convalida dell'arresto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.