Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6124 del 22 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione (in base alle norme sia del vecchio che del nuovo codice di procedura penale) non sussiste la facoltà del difensore, nominato dalla corte o legittimato ex lege per la discussione, di disegnare un sostituto (art. 127 c.p.p. 1930 e art. 102 c.p.p.) per l'ipotesi di suo impedimento. Tale facoltà, prevista (per i singoli adempimenti processuali) nel giudizio di merito (che non può legittimamente celebrarsi senza che il difensore, all'esito del dibattimento, esponga oralmente le sue argomentazioni e le sue richieste), non è prevista per lo svolgimento del giudizio di cassazione (il cui dibattimento si esaurisce nella discussione del ricorso) in cui i difensori possono intervenire per discutere i motivi del ricorso, senza, peraltro, che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso stesso.

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