Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9348 del 31 agosto 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La diminuente di cui all'art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, opera solo per i reati in questa prevista e non può essere riconosciuta con riferimento alle materie esplodenti indicate dall'art. 678 c.p. (Fattispecie relativa a trasporto di un rilevante quantitativo di raudi e di artifizi pirotecnici).

(massima n. 2)

Qualora il difensore di fiducia dell'imputato non compaia all'udienza preliminare e venga sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., il nuovo difensore nominato, che ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 c.p.p., per tutta la durata dell'impedimento del sostituito assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando quest'ultimo difensore che pur conserva la qualifica non renda nota la cessazione dell'impedimento, dichiarando di riassumere dalla data della comunicazione l'effettivo esercizio di tali diritti e doveri. Fino all'adempimento di detto onere, l'avviso della fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell'imputato spettano esclusivamente al sostituto.

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