Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3072 del 22 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di impedimento a comparire del difensore non vi č alcun obbligo da parte di quest'ultimo di nominare un suo sostituto; ne deriva che qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio del procedimento, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d'ufficio.

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