Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5303 del 6 maggio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine «collega di studio», usato nella prassi notificatoria, è idoneo a indicare l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra nella più ampia espressione di «persona che conviva anche temporaneamente» con il destinatario dell'atto da notificare; esso, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta l'identità dell'attività di lavoro svolta da consegnatario e destinatario, bensì per l'attestazione del rapporto funzionale tra essi esistente, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato. Ne deriva che in una struttura formata da professionisti anche di discipline diverse, i cui studi siano ubicati nello stesso stabile, l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di aver consegnato l'atto a «collega di studio» sta comunque a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore. (Fattispecie relativa a consegna dell'atto, destinato al difensore, ad architetto esercente la propria attività professionale negli stessi locali del destinatario).

(massima n. 2)

Poiché il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che conferiscono tale potere (artt. 100 c.p.p., 39 att. c.p.p. e 83 c.p.c.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti, è irrituale la costituzione di parte civile avvenuta con atto separato da quello di nomina del difensore, nel quale la procura speciale ad hoc sia stata autenticata dal difensore precedentemente nominato, restando assente la parte. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, potendo la costituzione di p.c. farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche per mezzo di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il preciso limite autenticatario del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l'autentica relativa a detto mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentanza, come se l'autentica di tale sottoscrizione fosse compresa nell'attività certificatoria, espressione di pubblica funzione, attribuita al difensore nell'ambito del processo).

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