Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3146 del 10 dicembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio assume rilievo, ai sensi dell'art. 324 c.p.p. richiamato dall'art. 257 c.p.p., sia per l'indagato che per il suo difensore l'effettiva conoscenza dell'esecuzione della misura; deve invero ritenersi che, con l'espressione Ģinteressatoģ di cui al citato art. 324 c.p.p., il legislatore abbia fatto riferimento all'interessato all'impugnazione e non all'interessato sostanziale (cioč al soggetto sulla cui posizione il sequestro incide): ciō in quanto nel nostro sistema la decorrenza dei termini per impugnare č autonomamente prevista per ciascun titolare ed in particolare per l'imputato ed il suo difensore.

(massima n. 2)

Il difensore dell'indagato, anche se non espressamente menzionato dall'art. 257 c.p.p. tra i soggetti che possono proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, č comunque legittimato a tale gravame. Al medesimo infatti competono ai sensi dell'art. 99 comma primo c.p.p. le facoltā ed i diritti attribuiti all'assistito, salvi quelli a quest'ultimo personalmente riservati tra i quali non rientra la legittimazione de quo: al proposito č significativo che l'art. 257 c.p.p. parli di Ģimputatoģ e non giā di Ģimputato personalmenteģ come ad esempio l'art. 439 c.p.p., in tema di richiesta di rito abbreviato o l'art. 446 c.p.p., in materia di patteggiamento.

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