Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5588 del 17 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di proscioglimento predibattimentale, l'opposizione dell'imputato contumace può essere espressa anche dal difensore. A questo competono, infatti, a norma dell'art. 99 c.p.p., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo. Poiché per l'assenso al proscioglimento predibattimentale, l'art. 469 c.p.p. non ha riservato personalmente all'imputato il relativo potere, il consenso del difensore è validamente dato per l'imputato.

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