Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1757 del 27 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esame che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti e non può estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilità, accertamento che è riservato alla successiva fase, pure di competenza del giudice per le indagini preliminari, di applicazione di misure cautelari.

(massima n. 2)

L'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione, a debito dello Stato, del compenso professionale per la difesa svolta, in processo penale, di un minore deve in ogni caso essere trattata e decisa previa convocazione ed audizione degli interessati in camera di consiglio, secondo la procedura prescritta dall'art. 29 legge 13 giugno 1942, n. 794.

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