(massima n. 1)
L'esame che il giudice per le indagini preliminari č tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalitā formale, deve essere limitato alla verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti e non puō estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilitā, accertamento che č riservato alla successiva fase, pure di competenza del giudice per le indagini preliminari, di applicazione di misure cautelari.