Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 195 del 13 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

È da considerare valida ed efficace la notificazione dell'atto di citazione effettuata a mani del coniuge dell'imputato, quando la convivenza risulti indicata nella relata dall'ufficiale giudiziario e dagli atti non emerga alcun elemento per ritenere che la stessa manchi. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto che il decreto di citazione gli era stato notificato mediante consegna al coniuge separato).

(massima n. 2)

La nomina quale difensore di ufficio dell'imputato di un legale appartenente ad un circondario diverso da quello dell'ufficio procedente non è causa di nullità ai sensi degli artt. 178, lettera e) e 179 c.p.p., essendo previsto che, in mancanza della tabella di cui all'art. 29, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, il difensore di ufficio possa essere nominato in base agli albi professionali.

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