Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6015 del 12 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. — che prevede la concessione di un termine «di norma non inferiore a tre giorni» al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa — non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.