Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25007 del 20 giugno 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore č attribuita facoltā di esercitarlo; ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado č sanata - ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p. - se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.

(massima n. 2)

In tema di difesa e rappresentanza dell'imputato, se, alla data di emissione e notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza, non vi č in atti prova dell'impedimento del difensore (nella specie, stato di custodia cautelare), né esso risulta certificato dalla successiva relata di notifica, il giudice non č tenuto a procedere alla nomina del difensore di ufficio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.