Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 24486 del 11 luglio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore d'ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l'impugnazione. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che il difensore d'ufficio del latitante, che non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione, può richiedere di essere sostituito a norma degli artt. 97, comma quinto, c.p.p. e 30 att. c.p.p.).

(massima n. 2)

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza. *

(massima n. 3)

Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza. (Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio della udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia nullità).

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