Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13660 del 5 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

A garanzia del principio di continuitą della difesa, che si riflette anche nel principio di effettivitą della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed č quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullitą assoluta ed insanabile nei casi in cui ne č obbligatoria la presenza.

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