Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14348 del 16 aprile 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l'avviso per l'udienza rinunzi all'incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio all'udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di tale nomina.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.