Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10008 del 26 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nell'ipotesi del giudizio direttissimo con contestuale procedura di convalida dell'arresto in flagranza, disciplinata dall'art. 449 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. (espressamente richiamate, «in quanto compatibili», dal suddetto art. 449) il quale, se da un lato afferma il principio della «partecipazione necessaria» di un difensore all'udienza di convalida, dall'altro prevede che, ove il difensore di fiducia non sia stato «reperito» ovvero non sia «comparso», si provvede a norma dell'art. 97 stesso codice, riguardante la nomina e la partecipazione del difensore «di ufficio» dell'imputato. (Fattispecie in cui non essendo andata a buon fine la notifica della data fissata per l'udienza di convalida al difensore di fiducia — notifica effettuata alle 20,45 — a causa della chiusura dello studio professionale e dell'assenza di persone idonee a riceverla, all'imputato era stato nominato un difensore di ufficio il quale, all'udienza di convalida, aveva chiesto rinvio per permettere l'intervento del difensore di fiducia; richiesta respinta dal tribunale sul rilievo — condiviso dalla Cassazione — della regolaritą della tentata notifica al difensore di fiducia).

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