Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 36168 del 10 settembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. « revoca formale» indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione ha natura giurisdizionale e che l'ordinamento preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una procedura di revoca).

(massima n. 2)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poichè il citato testo unico, avendo natura « compilativa» non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (“ricorso» al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto « ricorso”).

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