Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3571 del 26 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi prevista dall'art. 656 c.p.p. ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all'apertura del procedimento di sorveglianza, il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di notificare al difensore, nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'esecuzione, l'avviso dell'udienza per la decisione sull'istanza di detenzione domiciliare, che era stato notificato ad altro difensore, nominato di ufficio dal Tribunale medesimo all'atto di fissazione dell'udienza stessa).

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