Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9815 del 11 marzo 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

È legittima la nomina, da parte del giudice dell'esecuzione, all'interessato di un difensore d'ufficio diverso da quello che, nominato allo stesso interessato nel corso del giudizio di cognizione, si era, di fatto, del tutto disinteressato del proprio assistito.

(massima n. 2)

Il difensore d'ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell'esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall'incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità.

(massima n. 3)

In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1 c.p.p., prima dell'eventuale emissione del decreto di irreperibilità è condizionato alla sua oggettiva praticabilità, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno all'epoca dei fatti, non dedito ad attività lavorativa rilevabile dagli atti e nato in paese con il quale non vi era alcuna convenzione di assistenza giudiziaria, legittimamente il giudice dell'esecuzione avesse emesso il decreto di irreperibilità sulla sola base delle informazioni di polizia, attestanti l'assenza di notizie circa l'attuale luogo di residenza dell'interessato, dopo il suo trasferimento dal luogo in cui era vissuto durante il giudizio).

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