Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4798 del 15 dicembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La nomina di due difensori prevista dall'art. 96 c.p.p. costituisce concreta estrinsecazione del diritto di difesa che č salvaguardato solo se entrambi siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza ad uno dei due difensori non consentendo a costui di esercitare il suo mandato, determina una nullitā a regime cosiddetto Ģintermedioģ ex artt. 180 e 179 comma primo c.p.p., che involge anche i procedimenti in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 127 e 310 comma secondo c.p.p. (Nella specie trattavasi di udienza destinata alla proroga dei termini per la custodia cautelare in carcere).

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