Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3572 del 5 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento incidentale di appello in materia di misure cautelari personali, quando l'interessato abbia nominato due difensori, entrambi hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale; tuttavia, ove sia stata omessa la comunicazione a uno dei difensori, si verifica una nullitą a regime intermedio, di cui agli artt. 179 commi 1 e 180 c.p.p., sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dal detto art. 180, come dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato.

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