Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 191 del 15 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di infortunio sul lavoro, la circostanza del contemporaneo affidamento al direttore dei lavori in esecuzione in un cantiere di altro cantiere non costituisce valida giustificazione dell'abbandono di uno di essi che, comunque, resta affidato alle sue cure, potendosi alternare opportunamente nei due cantieri ed, in ogni caso, dovendo rappresentare a chi di ragione la necessità di essere messo in condizione di curare entrambi i cantieri o, qualora ciò sia impossibile, rifiutandosi di abbandonare uno di essi per non venire meno ai suoi fondamentali doveri di direzione, sorveglianza e cura degli aspetti sia tecnici che di prevenzione degli infortuni, con precise direttive circa lo svolgimento delle opere e la sicurezza dei lavoratori.

(massima n. 2)

L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato della data dell'udienza costituisce nullità a regime intermedio poiché non comprime, in via totale ed assoluta, il diritto dell'imputato alla difesa in giudizio costituzionalmente garantito che resta, comunque, assicurato dalla presenza attiva dell'altro difensore nominato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 96 c.p.p. Tale nullità resta sanata, a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., se l'altro difensore presente non formula eccezioni e rilievi sull'integrità della difesa all'atto della costituzione delle parti in dibattimento. (Nella fattispecie, era stato disposto, prima del compimento degli atti introduttivi, il rinvio del dibattimento, con invito all'imputato e al difensore a comparire alla nuova udienza. Di ciò non era stato dato avviso all'altro difensore del prevenuto, non presente).

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