Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6615 del 5 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La nomina del difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso nonché in quelle incidentali che ne scaturiscono, senza bisogno di essere reiterata. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello derivante dall'omesso avviso a difensore nominato per il giudizio di primo grado che non aveva sottoscritto l'atto di impugnazione).

(massima n. 2)

La nomina di due difensori, consentita dall'art. 96, comma 1, c.p.p., costituisce concreto esercizio del diritto di difesa che può essere garantito solo se entrambi siano posti in grado di esercitare il loro mandato; ne deriva che qualora per uno di essi ancorché non abbia sottoscritto l'atto di impugnazione, sia stata omessa la notificazione dell'avviso per il giudizio di appello, si configura una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.

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