Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3393 del 18 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel sistema del nuovo codice, all'imputato č imposto l'onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell'avvenuta nomina e, nell'accettazione dell'incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all'autoritā procedente ogni istanza utile e consentita. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di nullitā formulata dall'imputato, che aveva lo stesso giorno dell'udienza, nominato il difensore di fiducia, per essersi proceduto con l'assistenza del difensore di ufficio).

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