Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14291 del 15 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontā di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontā di aderire all'astensione non č dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltā della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.

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