Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1876 del 19 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il legislatore, pur ispirandosi al principio dell'assenza di formalità, richiede che la nomina del difensore di fiducia dell'imputato risulti con certezza nel processo attraverso la produzione dell'originale, non può sortire effetto l'atto di nomina trasmesso a mezzo telefax. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la richiesta di rinvio per impedimento avanzata da difensore la cui nomina risultava esclusivamente da una copia dell'originale pervenuta all'ufficio per telefax).

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