Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 289 del 7 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La nomina del difensore di fiducia č valida ove siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 96 c.p.p. Ne consegue che una nomina per mezzo di fax, privo di data, della provenienza e della autenticazione della firma non č in alcun modo equiparabile alla nomina prevista dalla citata disposizione. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice del merito che aveva considerato valida la notifica al difensore d'ufficio del latitante nominato dall'autoritā giudiziaria, non tenendo conto del difensore di fiducia nominato a mezzo fax).

(massima n. 2)

La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione č certificata dal difensore medesimo, č valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestivitā. (V. art. 13 legge 16 dicembre 1999, n. 479).

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