Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2176 del 5 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione del terzo comma dell'art. 96 nuovo c.p.p., che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare fino a che essi non vi abbiano provveduto, non può che applicarsi ai casi ivi tassativamente previsti e non è, quindi, suscettibile di applicazione analogica. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, questa corte ha escluso che la disposizione suddetta potesse applicarsi in favore di un latitante e conseguentemente ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) il ricorso avanzato dal difensore, nominato dalla moglie di un latitante, non legittimato alla impugnazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.