Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3534 del 9 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di assicurare la continuità della assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell'incarico di ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, d'iniziativa del titolare o d'ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l'intervento. Pertanto, in situazioni che di per sè non comportano la cessazione dell'incarico, titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile una richiesta di riesame, in quanto proposta da difensori che dovevano ritenersi privi di mandato, avendo in precedenza espresso l'intenzione di astenersi dalle udienze dell'incidente probatorio in corso e richiesto ed ottenuto la designazione d'ufficio di altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).

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