Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22940 del 26 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di formalitā per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilitā della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all'art. 96 c.p.p. non č una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem. (Nella specie la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l'imputato, fisicamente non presente in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante pių fasi procedimentali, da un professionista non ritualmente investito della funzione difensiva la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la presentazione dell'atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna rinunzia da parte dell'imputato).

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