Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35127 del 28 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La nomina del difensore di fiducia č un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validitā processuale č necessaria l'osservanza delle forme e modalitā richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. (In applicazione di tale principio, č stata esclusa la validitā di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.