Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14828 del 16 aprile 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. (Nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia).

(massima n. 2)

Le associazioni riconosciute o non, possono costituirsi parte civile qualora abbiano subito la lesione di un diritto soggettivo (o di un interesse giuridicamente rilevante secondo la Sentenza della Cass. Sezioni Unite civili n° 500 del 1999) da una azione criminosa è stato riconosciuto, dopo varie oscillazioni giurisprudenziali, alle associazioni ecologiche in relazione ai reati che hanno come ricaduta un danno ambientale. Tale nocumento ha dimensioni diversificate: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno in esame presenta, oltre a quella pubblica, una dimensione personale e sociale quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente salubre di ogni uomo e delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità: il danno ambientale in quanto lesivo di un bene di rilevanza costituzionale, quanto meno indiretta, reca una offesa alla persona umana nella sua sfera individuale e sociale. In tale contesto, è riscontrabile in capo alle associazioni ecologiche un interesse legittimo alla tutela del territorio ed è stata riconosciuta la loro possibilità di costituirsi parti civili nel processo. Le ricordate associazioni non possono costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (a sensi dell'art. 18 L. 348/1986 ed ora D.Lgs. n. 152/2006), ma possono agire in giudizio - in virtù del principio fondamentale in tema di nocumento ingiusto risarcibile enucleato dall'art. 2043 c.c. - per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale. Occorre, inoltre, rilevare che non possono costituirsi parte civili le associazioni portatrici di interessi meramente diffusi - comuni a più persone e non passibili di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale; al fine che rileva, necessità che le associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi. Pertanto, non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni quando l'interesse perseguito sia quello genericamente inteso all'ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Perché una associazione possa essere considerata esponenziale di un interesse della collettività, in cui si trova il bene oggetto di protezione, necessita che abbia come fine essenziale statutario la tutela dello ambiente, sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, ed abbia dato prova di continuità del suo contributo a difesa del territorio. A tali condizioni, le associazioni ecologistiche sono legittimate in via autonoma e principale alla azione di risarcimento per il danno ambientale con diritto al ristoro del nocumento commisurato alla lesione degli interessi collettivi rappresentati.

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