Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1757 del 24 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 613, primo comma, c.p.p., nello stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione «salvo che la parte non vi provveda personalmente» non si riferisce, con il termine «parte», soltanto all'imputato, ma anche alla persona offesa dal reato (come a tutti i soggetti a qualsiasi titolo legittimati a partecipare di persona ai procedimenti incidentali e ai quali - pure di persona - la legge riconosce legittimazione a ricorrere per cassazione); d'altra parte, l'obbligo della nomina di un difensore nasce solamente dalle singole norme che la prevedono, con la conseguenza che, nei casi in cui tale nomina non sia prevista, non deve neanche essere nominato un difensore d'ufficio, e con l'ulteriore conseguenza che in simili ipotesi le notificazioni degli avvisi devono essere eseguite in uno dei luoghi indicati nell'art. 154 c.p.p. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto personalmente dal privato, soggetto passivo del reato di calunnia, ritenuto persona offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p., avverso il provvedimento di archiviazione del Gip, per omessa notificazione dell'avviso della richiesta relativa a opera del P.M., ai sensi dell'art. 408 c.p.p.).

(massima n. 2)

La possibilitą, per la parte, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevista dall'art. 613, comma 1, c.p.p., č da ritenere operante anche in favore della persona offesa, nel caso in cui questa intenda ricorrere avverso provvedimento di archiviazione.

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