Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2718 del 15 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Presupposto del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p., come del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., è la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilità, e non la mera intenzione di commetterlo. È quindi illegittimo il sequestro probatorio disposto e convalidato prima che il reato sia stato commesso, sul mero presupposto che l'agente avesse intenzione di commetterlo. In tal caso, infatti, sarebbero violate sia le norme degli artt. 354 e 355 c.p.p., che prevedendo come oggetti sequestrabili un corpo di reato o cose pertinenti al reato, presuppongono necessariamente la commissione del reato, sia le norme dell'art. 1 c.p. e dell'art. 25, secondo comma, Cost., giacché il principio di legalità penale ivi statuito condiziona alla previsione tipica non solo la punibilità dell'agente, ma anche l'applicabilità delle misure processuali strumentali al giudizio penale. Prima della commissione del reato, l'ordinamento giuridico consente solo misure di prevenzione per soggetti pericolosi, non già l'acquisizione processuale di fonti di prova. (Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame che confermava il dato di convalida del sequestro probatorio, nessuna mutazione funzionale del locale era stata consumata, con o senza opere edili a ciò preordinate).

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