Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5860 del 15 febbraio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l'art. 576 cod. proc. pen. il potere di impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante l'erronea concessione di circostanza attenuante).

(massima n. 2)

La disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l'automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l'eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile.

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