Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9334 del 22 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove davanti al giudice civile la medesima azione «per le restituzioni e il risarcimento del danno», prevista dall'art. 74 c.p.p. Tale non č la domanda al giudice civile di sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno, cui sia stato condannato, anche in forma generica, l'imputato con sentenza penale da lui impugnata con ricorso per cassazione.

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