Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12447 del 17 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca della costituzione di parte civile, determinando l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Di conseguenza la Cassazione, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, deve — preso atto della revoca — annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.