Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10653 del 16 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 c.p.p., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 c.p.p., e non giā di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualitā della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non č strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

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