Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17108 del 3 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile č inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilitā di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilitā e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.

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