Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1557 del 9 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.p., può essere impugnata, unitamente alla sentenza, da parte dell'imputato, l'ordinanza che in limine litis, abbia deciso negativamente sulla proposta eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile.

(massima n. 2)

L'ordinanza decisoria delle questioni preliminari è suscettibile di impugnazione congiuntamente alla sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti, in virtù del disposto dell'art. 586 c.p.p. Conseguentemente, l'imputato ha il diritto di impugnare la ordinanza che abbia respinto le eccezioni formulate in ordine alla costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 491 c.p.p., unitamente alla sentenza resa, ove questa sia da lui impugnabile. (Fattispecie relativa a pronuncia di condanna alla pena e ai danni civili, per il delitto di ingiuria).

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