Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7038 del 23 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte civile - una volta nominato il difensore che abbia accettato l'incarico - ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata, provvedendo ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia sospeso dall'albo professionale; ne deriva che qualora non provveda a detto adempimento, non č configurabile alcuna nullitā delle notifiche effettuate alla parte civile, rappresentata dal difensore sospeso.

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