Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7275 del 23 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno derivante dall'alterazione dell'ambiente, le associazioni deputate alla sua tutela ed i privati cittadini non sono legittimati alla costituzione di parte civile, che è collegata all'azione risarcitoria, spettante esclusivamente allo Stato ed agli enti territoriali (esempio: regioni, province, comuni), sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Ai cittadini è riconosciuto soltanto il potere di denuncia. Alle menzionate associazioni è attribuita una facoltà di intervento, con poteri considerati identici — per fictio iuris — a quelli della parte offesa, al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso, limitato comunque a non più di una di tali organizzazioni. (Nella specie trattavasi di procedimento per costruzione senza concessione ed in violazione dell'art. 734 c.p. e della L. 8 agosto 1985, n. 431 e di discarica abusiva per lavori appaltati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, concernenti la realizzazione di una stazione radio con traliccio metallico e posa in opera di cavo coassiale in zona di alto valore paesaggistico e storico. Ammessa dal pretore la costituzione di parte civile di associazioni ambientalistiche, di un movimento politico e di un cittadino singolo, la corte d'appello aveva escluso il risarcimento del danno, riconosciuto dal primo giudice, ed aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di difesa. La Cassazione, nell'affermare il principio sopra trascritto, ha annullato le statuizioni civili rilevando che, anche ai limitati fini dell'intervento, mancava il consenso della parte offesa).

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