Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10540 del 10 ottobre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la pretesa risarcitoria del danno morale ha natura strettamente personale, legittimato attivo alla relativa richiesta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, č soltanto la vittima del reato, e pertanto tale legittimazione non viene meno, ai sensi dell'art. 46, comma primo, n. 1 L. fall., per effetto della dichiarazione di fallimento dell'interessato.

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