Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2123 del 3 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste legittimazione alla costituzione di parte civile di un partito politico nel procedimento penale per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza per il partito in sede locale. Il venir meno dell'associato è, invero, fonte di pregiudizio all'immagine, di minore competitività e capacità di incidere nel contesto sociale e, pertanto, costituisce un fatto ingiusto fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile. Il partito di appartenenza viene così ad assumere non soltanto la veste di persona offesa dal reato ma anche di soggetto danneggiato, abilitato, quindi, a promuovere anche nell'ambito del processo penale le proprie ragioni e, quindi, ricostituirsi parte civile a tutela dei propri interessi. (Nella specie trattavasi di assessore comunale del Psi).

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